Al verificarsi dello stato di insolvenza di un debitore, quest’ultimo viene notificato mediante atti cartacei alle Camere di Commercio ai sensi della Legge del 12 febbraio 1955 n 77. Successivamente il protestato sarà iscritto al Registro Informatico dei Protesti, sostituendo il formato cartaceo.
Il Registro Informatico dei Protesti, istituito dal Ministero dell’Indistruia tramite Decreto Legge n 316/2000, assicura un accesso tempestivo all’informazione dei protestati cambiari di tutto il territorio nazionale, garantendone, grazie alla sua organicità, la completezza delle informazioni del protesto.
I dati inerenti agli iscritti nel Registro Informatico dei Protesti possono essere riassunti in due punti
-informazioni riguardanti il protestato, tra cui il mancato pagamento di assegni bancari, cambiali, vaglia cambiari
-dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione
-il rifiuto del debitore nel pagamento dei titoli (cambiali, vaglia cambiari, ecc.)
Al Registro Informatico dei Protesti, hanno accesso tutti coloro vogliono conoscere il proprio stato di insolvenza recandosi presso le Camere di Commercio, o presso chiunque abbia un accesso remoto alla banca-dati. A ogni richiesta viene rilasciato un certificato che ne attesta la posizione di protesto o meno del richiedente con le specifiche motivazioni.
L’intero Registro Informatico dei Protesti viene gestito mediante l’utilizzo di software installato su sistemi Unix e gestito tramite interfaccia browser, via web. Per tutti i Pubblici Ufficiali è disponibile una procedura di autenticazione, che consente loro di avere libero accesso all’Elenco dei Protestati, sempre mediante strumenti informatici. Tali informazioni saranno rese disponibili tramite supporto magnetico o nella maggio parte dei casi in via telematica.