L’Imposta sul Valore Aggiunto è un’imposta indiretta sugli scambi, reale e proporzionale e grava sulla quasi totalità delle operazioni di vendita di beni e servizi destinati al consumo. E’ stata istituita nel 1972 ed è regolamentata dal D.P.R. 633/72 e dalle sue successive modifiche.
Il meccanismo prevede la tassazione solo del valore aggiunto prodotto in ciascuna fase produttiva o commerciale: l’aliquota è calcolata sull’intero valore del bene venduto, ma prima del versamento si deduce l’IVA pagata ai fornitori (e da questi liquidata al fisco). Quindi se formalmente è versata da imprenditori e professionisti (cui incombono anche i relativi adempimenti), di fatto viene sostenuta dal consumatore finale che acquista il bene o servizio, pagandone il prezzo comprensivo dell’imposta.
Condizione base per l’applicazione dell’Iva è che le operazioni siano effettuate nel territorio dello Stato (requisito della territorialità): nel caso di cessione dei beni si considera il luogo dove si trova il bene, mentre per le prestazioni di servizi si valuta il domicilio del soggetto che effettua la prestazione. Se manca il requisito della territorialità le operazioni sono non imponibili ovvero non si applica l’Iva.
Soggetti passivi
Anche se sono i consumatori finali coloro che sostengono materialmente l’IVA, i contribuenti formali sui quali cadono tutti gli adempimenti dell’imposta sono:
gli imprenditori che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi, a meno che le vendite non siano effettuate al di fuori dell’esercizio di impresa;
i professionisti e artisti che eseguono prestazioni di servizi nell’esercizio della professione;
gli importatori che acquistano da Paesi extra UE, anche al di fuori dell’esercizio di impresa (p.es. gli importatori privati, non imprese);
gli acquirenti di beni e servizi comunitari (acquisti intracomunitari).
Aliquote
Le aliquote applicate sono tre:
l’aliquota ordinaria, fissata al 22%;
l’aliquota riservata ai beni definiti essenziali, come quelli alimentari o la prima casa, pari al 4%;
l’aliquota ridotta, applicabile solo a determinati prodotti, fissata al 10%.
La differenziazione delle aliquote permette l’attuazione di politiche economiche e sociali: si riesce a facilitare l’acquisto di alcuni beni ritenuti essenziali oppure opportuni (di cui si vuole incentivare la vendita, p.es. la prima casa), disincentivando l’acquisto di altri.
Base imponibile
La base imponibile è il valore pagato quale corrispettivo dei beni ceduti o dei servizi prestati.
Le operazioni che costituiscono il presupposto dell’imposta si suddividono in:
imponibili: sono quelle a cui si applica l’IVA e sono soggette a fatturazione e registrazione, inoltre concorrono a formare il volume d’affari e permettono di “scaricare” l’imposta pagata sugli acquisti;
non imponibili: pur avendo tutte le caratteristiche delle operazioni imponibili, non vi si applica l’IVA. Le operazioni tipiche sono l’esportazione e l’importazione che vengono poi sottoposte ad un regime particolare di auto fatturazione (c.d. Reverse charge);
esenti: sono sottoposte a registrazione e fatturazione ma non viene applicata l’imposta e non permettono il recupero di quella pagata sugli acquisti;
escluse (fuori campo IVA): a queste operazioni non si applica l’IVA e non sono soggette a tutti gli adempimenti delle altre operazioni, inoltre non concorrono a formare il volume d’affari e non permettono il recupero dell’imposta pagata sugli acquisti.
Se un soggetto effettua operazioni imponibili ed operazioni esenti, la detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti avviene con il metodo del pro-rata: si calcola una percentuale proporzionalmente alle vendite imponibili rispetto al volume d’affari (comprendente anche le operazioni esenti).
Adempimenti
Tutti i soggetti passivi devono dotarsi del numero di partita IVA, rilasciato dall’amministrazione fiscale e che va citato in tutti gli atti dell’impresa o della professione.
L’applicazione dell’IVA si caratterizza di 3 momenti sostanziali:
l’addebito dell’imposta al momento della vendita;
il calcolo ed il versamento dell’Iva alle scadenze periodiche (mensile o trimestrale);
la dichiarazione annuale, dove si riepilogano tutte le informazioni sulle operazioni IVA compiute nell’anno.
Tutte le operazioni che prevedono l’addebito dell’IVA devono essere registrate in appositi libri contabili (i registri IVA):
registro acquisti, che devono essere iscritti indicando distintamente l’aliquota;
registro vendite, anche queste indicate distinguendo l’aliquota applicata;
registro dei corrispettivi, nel momento in cui non si emette fattura e si ottiene l’autorizzazione al rilascio delle ricevute o scontrini fiscali questi vanno emessi distinti per aliquota.
La liquidazione è il calcolo periodico da eseguire per determinare l’Iva da versare al fisco: si calcola l’imposta addebitata sulle vendite e si sottrae quella pagata per gli acquisti, la differenza crea un debito o un credito verso l’amministrazione fiscale.
Le liquidazioni (ed i versamenti) sono generalmente mensili, ma è stata data la possibilità al contribuente in regime contabile semplificato di scegliere per liquidazioni trimestrali, pagando una maggiorazione dell’1% ad ogni liquidazione.
Coloro che hanno il versamento mensile, devono provvedere al pagamento tramite un modello specifico (F24) entro il 16 di ogni mese, mentre chi ha scelto il versamento trimestrale deve eseguire i pagamenti a scadenze predeterminate:
16 marzo (relativamente all’ultimo trimestre dell’anno precedente, ma si può versare in sede di dichiarazione annuale IVA – giugno/luglio – con un’ulteriore maggiorazione);
16 maggio, per il debito del primo trimestre dell’anno;
16 agosto, debito del secondo trimestre dell’anno;
16 novembre, relativamente al terzo trimestre.
E’ stato previsto anche il pagamento di un acconto annuale, da versare entro il 27 dicembre di ciascun anno, pari all’88% dell’importo versato per l’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (o che si prevede di effettuare per lo stesso periodo dell’anno in corso). L’acconto non è dovuto se inferiore a € 103,29.
La dichiarazione annuale è un adempimento formale che deve essere adempiuto in fase di dichiarazione dei redditi. Si indicano tutte le operazioni IVA, distinguendo tra acquisti e vendite, indicando le diverse aliquote e specificando le regioni ove tali operazioni si sono svolte. Permette la determinazione definitiva del debito o del credito d’imposta e consente il recupero di detrazioni non effettuate e la correzione di eventuali errori compiuti nelle precedenti annotazioni.