Come riuscire a coniugare i benefici legati alla comunione dei beni, con la possibilità di mitigarne in modo legale alcuni effetti ed allo stesso tempo proteggere almeno una parte di beni del patrimonio familiare di fronte a possibili azioni di esecuzione forzata (compresi quelli operati dal fisco)?
Una risposta, che nel mondo anglosassone viene ottenuta regolarmente mediante l’uso del trust, in Italia è stata istituita già dal 1975 (a seguito della riforma del diritto familiare), con il fondo patrimoniale, che incontra ancora oggi però alcune limitazioni (come l’impiego solo per le famiglie ovvero le coppie sposate, mentre le coppie di fatto devono seguire altre vie).
Costituzione del fondo patrimoniale
Per poter costituire un fondo patrimoniale familiare bisogna rivolgersi ad un notaio, che provvederà all’adempimento delle varie formalità, comprese quelle di pubblicità (con annotazione sull’atto di matrimonio, e nel caso di immobili con la trascrizione nei registri immobiliari). I costi variano anche a seconda quindi del tipo di beni messi nel fondo, e si aggirano intorno a 1200 o 1500 euro complessivi. La costituzione può avvenire anche dopo la registrazione di un matrimonio, e non necessariamente in modo congiunto.
Caratteristiche del fondo patrimoniale familiare
I beni immessi nel fondo patrimoniale familiare vengono messi al sicuro (vedi Investimenti sicuri), nel senso che sono destinati alla sicurezza economica della famiglia. Ciò implica che l’amministrazione ordinaria può essere fatta disgiuntamente dai familiari, mentre quella straordinaria richiede l’accordo perfetto di entrambi. In caso di figli minori ci possono essere delle ulteriori limitazioni, per cui bisogna fare ben attenzione al contenuto che si dà all’atto che lo costituisce.
Per la protezione dei beni nel fondo patrimoniale non ci sono eccezioni (vedi Investire in pac), nel senso che valgono nei confronti di tutti i creditori, per i debiti sorti dopo la creazione del fondo stesso . Tutto ciò a meno che il creditore non dimostri che la succitata creazione è avvenuta per non adempiere alle obbligazioni successive già programmate in precedenza (potendo usare l’azione revocatoria per poter usufruire della tutela economica, aggredendo i beni messi nel fondo stesso).
Se viene dimostrato l’uso del fondo con il fine diverso da quello di tutela della sicurezza della famiglia, dando prova di una azione fraudolenta, si rischiano anche delle conseguenze penali.