Il FITD è stato costituito nel 1987 con lo scopo di garantire i depositanti delle banche consorziate.
Tutte le banche italiane sono obbligate ad aderire al Fondo, ad eccezione delle BCC (Banche di Credito Cooperativo) che hanno un proprio fondo di garanzia.
Le banche straniere sono obbligate ad aderire al Fondo ?
Dobbiamo distinguere le banche comunitarie da quelle extracomunitarie.
– Per le banche comunitarie operanti in Italia attraverso succursali, esiste la possibilità di integrare la tutela offerta dal Fondo di garanzia dallo Stato di appartenenza, con la garanzia del FITD italiano (l’adesione non è un obbligo).
– Per le banche extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia vi è l’obbligo di adesione al Fondo di garanzia italiano, salvo che non adottino già un sistema di garanzia equivalente.
Limiti copertura del FITD: Cosa copre e chi copre?
Chiariamo subito che il limite di copertura è per depositante (non per deposito) e per banca, ed è passato da 103.291,38 euro agli attuali 100.000,00 euro (DL n. 49 del 24 marzo 2011).
Esempi pratici
– Se un depositante ha più conti in banche diverse, la copertura è pari a 100.000 euro su ogni banca.
– Se un depositante ha un conto cointestato, la copertura è pari a 100.000 euro per ogni cointestatario (depositante)
Il Fondo garantisce: Conti correnti (compresi i conti online), assegni circolari, certificati di deposito nominativi e naturalmente i depositi (anche vincolati).
Cosa succede in caso di fallimento della banca ?
In caso di fallimento la Banca viene posta in liquidazione e il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi si occupa di contattare il depositante ed effettuare il rimborso diretto.
Molti si chiederanno”quanto tempo ci vuole per recuperare i miei soldi ?”
Ebbene, il Decreto Legislativo n.49 del 24 marzo 2011 ha stabilito che il rimborso deve avvenire entro 20 giorni dalla data di apertura della liquidazione coatta della banca, salvo proroga di ulteriori 10 giorni in casi eccezionali stabiliti dalla Banca d’Italia.
Il recupero dei depositi è pari al 100%, fino ad un massimo di 100.000,00 euro per depositante.
Dunque, la nuova direttiva prevede un rimborso totale e più veloce rispetto alla precedente normativa.