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Luca Lingua

Blog di Luca Lingua

Modello contratto subagenzia calzature​​

Redigere un contratto di subagenzia nel settore delle calzature richiede attenzione, precisione e una conoscenza approfondita sia delle dinamiche commerciali che delle normative vigenti. In questo ambito, ogni dettaglio può fare la differenza: dalle clausole che regolano la zona di competenza fino alle modalità di pagamento delle provvigioni, passando per gli obblighi reciproci delle parti coinvolte. La chiarezza e la trasparenza sono fondamentali per prevenire equivoci e tutelare al meglio sia il subagente che l’agenzia principale. Una guida pratica può aiutare a orientarsi tra gli aspetti giuridici e commerciali, offrendo indicazioni utili per strutturare un accordo solido, che protegga gli interessi di entrambi e favorisca una collaborazione proficua e duratura.

Come scrivere un contratto subagenzia calzature​​

Scrivere un contratto di subagenzia nel settore calzaturiero richiede un approccio preciso e attento, poiché si tratta di regolare i rapporti tra l’agente principale, che ha già un mandato dall’azienda produttrice di calzature, e il subagente, che agirà a sua volta per promuovere e vendere i prodotti in una determinata zona o a specifici clienti. Il primo passo è comprendere a fondo il rapporto giuridico: il subagente non intrattiene rapporti diretti con la casa mandante, ma agisce per conto e nell’interesse dell’agente principale, il quale rimane responsabile verso la mandante delle attività svolte dal subagente.

Nel redigere il contratto, è fondamentale precisare con chiarezza le parti coinvolte. Bisogna identificare l’agente principale e il subagente, indicando tutti i dati anagrafici e fiscali necessari. È altrettanto importante descrivere l’oggetto del contratto, specificando che il subagente si impegna a promuovere la vendita delle calzature prodotte dalla casa mandante, secondo le direttive e le condizioni fornite dall’agente principale. Si dovrà delineare con accuratezza l’ambito territoriale o la clientela assegnata al subagente, evitando sovrapposizioni che possano generare conflitti o incertezze operative.

Il contratto deve regolare in modo puntuale la natura e la misura della provvigione spettante al subagente. In genere, la provvigione è una percentuale su quanto effettivamente incassato dall’agente principale per le vendite realizzate per il tramite del subagente, ma è necessario stabilire criteri precisi per il calcolo, i tempi e le modalità di pagamento, nonché le eventuali cause di riduzione o perdita del diritto alla provvigione, come nel caso di insolvenza del cliente o di mancata esecuzione del contratto di vendita.

È essenziale disciplinare i poteri e i limiti del subagente: se possa o meno concludere contratti in nome della mandante, o se il suo ruolo sia limitato alla mera promozione degli ordini che poi dovranno essere approvati dall’agente principale o dalla casa produttrice. In genere, il subagente non ha potere di rappresentanza diretta verso la mandante, e tale aspetto va chiarito per evitare equivoci.

Un aspetto centrale riguarda la durata del rapporto: può essere a tempo determinato o indeterminato, ma in entrambi i casi è opportuno prevedere le modalità di recesso, i termini di preavviso e le conseguenze della cessazione del contratto, anche in relazione all’eventuale diritto del subagente a un’indennità di fine rapporto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di agenzia.

Nel settore delle calzature, dove spesso le collezioni cambiano periodicamente e la stagionalità incide notevolmente sulle vendite, è utile inserire clausole che regolino la gestione di campionari, la restituzione del materiale promozionale e degli eventuali campioni a fine stagione o alla cessazione del contratto. Può essere opportuno anche stabilire regole in materia di riservatezza e non concorrenza, per tutelare le informazioni commerciali dell’agente e della casa mandante e per evitare che il subagente rappresenti marchi concorrenti nello stesso canale di vendita o nella medesima area geografica.

Infine, è indispensabile prevedere una disciplina chiara per la risoluzione delle controversie, stabilendo la giurisdizione competente e, se ritenuto opportuno, predisponendo una clausola di mediazione o arbitrato per la gestione delle eventuali controversie che dovessero insorgere durante l’esecuzione del contratto.

La redazione di un contratto di subagenzia per il settore calzaturiero deve quindi essere personalizzata, rigorosa e rispettosa delle normative di settore, tenendo conto delle peculiarità del mercato, della tipologia dei prodotti e della struttura della rete vendita. Una bozza accurata e dettagliata è fondamentale per tutelare entrambe le parti e garantire un rapporto commerciale stabile e proficuo.

Fac simile contratto subagenzia calzature​​

CONTRATTO DI SUBAGENZIA CALZATURE

Tra
La Società ____________________________, con sede legale in ________________________, C.F./P.IVA ________________________, rappresentata dal Sig./Sig.ra ________________________, di seguito denominata “Mandante”

e

Il Sig./La Sig.ra ____________________________, nato/a a ________________________, il ____________, residente in ________________________, C.F. ________________________, di seguito denominato/a “Subagente”

PREMESSO CHE
– La Mandante opera nel settore delle calzature ed è titolare di un contratto di agenzia commerciale con la Società ________________________;
– La Mandante intende affidare al Subagente l’incarico di promuovere la vendita dei propri prodotti nel territorio di seguito indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO
La Mandante conferisce al Subagente, che accetta, l’incarico di promuovere, per conto della Mandante stessa, la vendita di calzature e accessori nel territorio di ________________________.

Art. 2 – DURATA
Il presente contratto avrà durata di ____________ (__________) mesi/anni, con decorrenza dal ________________, e terminerà il ________________. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata almeno ____ giorni prima della scadenza.

Art. 3 – OBBLIGHI DEL SUBAGENTE
Il Subagente si impegna a:
a) Promuovere la vendita dei prodotti della Mandante secondo le istruzioni ricevute;
b) Mantenere la riservatezza su tutte le informazioni aziendali;
c) Non rappresentare, né direttamente né indirettamente, case concorrenti senza il consenso scritto della Mandante;
d) Rispettare la normativa vigente in materia di contratti di subagenzia.

Art. 4 – OBBLIGHI DELLA MANDANTE
La Mandante si impegna a:
a) Fornire al Subagente tutto il materiale informativo e promozionale necessario;
b) Corrispondere al Subagente le provvigioni dovute nei termini concordati;
c) Informare tempestivamente il Subagente di eventuali variazioni dei listini, condizioni contrattuali e prodotti.

Art. 5 – PROVVIGIONI
Il Subagente avrà diritto a una provvigione pari al ____% (________ per cento) sugli affari conclusi grazie alla sua attività, che saranno liquidate entro il giorno ____ del mese successivo a quello di incasso da parte della Mandante.

Art. 6 – SPESE
Le spese sostenute dal Subagente per l’esecuzione del presente contratto saranno a suo esclusivo carico, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

Art. 7 – RISOLUZIONE
Il presente contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti in caso di inadempimento degli obblighi essenziali, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte con preavviso di ___ giorni.

Art. 8 – TRATTAMENTO DATI
Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di ________________________.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ________________________

La Mandante
_______________________________

Il Subagente
_______________________________

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