Gli amministratori del gruppo sono responsabili per la diffamazione su Facebook postata da altri iscritti alla pagina, se non cancellano le frasi incriminate. Questo è quanto deciso dal G.U.P. del Tribunale del Vallo della Lucania con la Sentenza n. 22 del 22.02.2016, la prima nel panorama giurisprudenziale italiano che si è occupata della (eventuale) responsabilità degli amministratori di una pagina facebook per i reati posti in essere da terzi.
Il Giudice penale lucano, dopo aver premesso che la diffamazione su Facebook rientra tra le forme aggravate di diffamazione – punita dall’art. 595 comma 3 Cod. Pen. con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni – proprio per il luogo pubblico in cui è commessa, ha escluso che di tale responsabilità possano essere chiamati a rispondere anche gli amministratori della pagina, in quanto non si può pretendere da costoro un controllo costante e preventivo sui contenuti postati dagli altri iscritti. Ha quindi assolto gli amministratori della pagina che erano stati portati a processo.
Anche alla luce di questa decisione si può quindi ritenere che ove gli amministratori si siano accorti della diffamazione postata sulla pagina, debbano procedere a rimuoverla tempestivamente, altrimenti una loro responsabilità a titolo di concorso potrebbe configurarsi. D’altronde procedere ex post alla cancellazione delle ingiurie non comporta una grossa fatica per i gestori della pagina cui basterà un click per farlo.
Sempre il Giudice lucano ha poi affermato che gli amministratori non siano colpevoli nemmeno nell’ipotesi in cui la pagina abbia dei filtri e ciononostante le ingiurie siano state ugualmente postate; a patto che, aggiungiamo noi, una volta venuti a conoscenza dell’illecito non procedano alla tempestiva rimozione delle frasi.
Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale lucano, il post incriminato era stato cancellato dopo due giorni, termine questo ritenuto come tale da non integrare il concorso da parte dei gestori della pagina Facebook.