Il delitto di apologia di reato consiste nella esaltazione pubblica di un’azione che costituisce reato penale. Questa esaltazione, per fare scattare il reato in questione, deve però essere fatta in modo tale da essere idonea a far sorgere il pericolo della commissione di ulteriori reati. Non è quindi sufficiente una mera manifestazione del pensiero, una critica di leggi o sentenze, oppure il dare un giudizio favorevole sul movente dell’autore della condotta illecita.
L’IDONEITA’. Ai fini della punibilità basta l’idoneità, non essendo richiesta la successiva commissione di un reato. La manifestazione è idonea quando il fatto delittuoso viene presentato come un modello o come un esempio da imitare.
L’apologia può essere realizzata anche dallo stesso autore dell’illecito penale.
Come già detto, uno dei requisiti per far scattare il delitto di cui trattasi è che il fatto di apologia sia commesso in un luogo pubblico o comunque alla presenza di più persone; a meno che, in quest’ultimo caso, l’ambiente in cui è destinato il discorso apologetico sia del tutto insensibile a recepire l’impulso istigatorio.
Altro requisito è che l’esaltazione abbia ad oggetto un reato penale, non facendo invece scattare il delitto in commento l’esaltazione di contravvenzioni.
LE PENE. Il delitto di apologia di reato è previsto dal comma 3 dell’articolo 414 del Codice Penale, il quale in tal caso applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è però aumentata della metà se l’apologia riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità.
Differenze tra apologia ed istigazione di reato
Tra istigazione di reato (comma 1 dell’art. 414 Cod. Pen.) ed apologia di reato (comma 3) sussiste una sottile differenza: nella prima l’esaltazione è diretta alla persona, mentre nella seconda è indiretta essendo affidata al contenuto apologetico.
Quando non sussiste il reato
Come già visto sopra, il delitto di apologia non scatta quando l’istigazione non è pubblica, e quando l’azione non è idonea a provocare il pericolo di adesione al programma illecito, come nel caso in cui i destinatari siano refrattari a recepire l’istigazione.
Ancora sul delitto di apologia di reato
Il delitto de quo costituisce un illecito di mera condotta ed è un reato di pericolo presunto, non essendo richiesta – come detto – la successiva commissione di azioni delittuose. Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo generico, consistente nella cosciente volontà di commettere il fatto con l’intenzione di istigare alla commissione concreta di uno o più delitti, a prescindere dal fine perseguito. Non è richiesto che l’autore abbia la consapevolezza di commettere il delitto pubblicamente, né può scusare la circostanza che l’autore ignorasse l’illiceità penale del fatto esaltato. Non vale a scusare nemmeno la circostanza che l’istigazione sia determinata dal fine di reagire ad un provvedimento ritenuto come ingiusto.