L’assemblea condominiale non può deliberare sulle parti di proprietà privata dei singoli condòmini, potendo la stessa disporre – con le prescritte maggioranze – esclusivamente dei diritti relativi alle parti comuni dell’edificio. Sono affette da nullità quelle delibere che non si siano attenute a questo principio. Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2444 del 8.02.2016.
Nella vicenda, la delibera dichiarata nulla aveva ripartito a carico anche di altri condomini le spese di rifacimento di terrazzi di singoli condòmini.
Le decisioni aventi ad oggetto parti private possono essere adottate esclusivamente con il consenso del relativo proprietario.
E’ inoltre da ritenersi che non rientri tra i poteri dell’assemblea nemmeno quella delibera che interessi contemporaneamente beni comuni e beni in proprietà esclusiva, potendo anche in questo caso il condòmino far valere la conseguente nullità. In questo senso i Giudici hanno ad esempio pronunciato la nullità di una delibera che, decidendo nell’interesse comune di installare un ascensore, aveva di fatto violato anche i diritti di un singolo proprietario nella sua proprietà esclusiva in quanto l’opera andava a limitare il di lui godimento sul cortile comune condominiale sottraendogli aria e luce, violando le distanze.
In questa sede va ricordato che è ius receptum che le delibere sono da qualificarsi come nulle se prive degli elementi essenziali, se perseguono un oggetto illecito (perché contrarie all’ordine pubblico, alla morale ed al buon costume) o impossibile; se non rientrano nelle competenze dell’assemblea; se colpiscono diritti individuali dei condomini che abbiano natura inviolabile perché costituzionalmente garantiti, ovvero se incidano sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini. Al di fuori di queste ipotesi la delibera assembleare può essere suscettibile solo di annullamento previa impugnazione.
La causa di invalidità della nullità può essere fatta valere in ogni tempo (esclusi quindi i termini di decadenza ex art. 1337 ult. co. c.c.) e da parte di chiunque vi abbia interesse, e dunque anche da parte del condòmino che aveva espresso voto favorevole.