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Luca Lingua

Blog di Luca Lingua

Modello contratto white label​

Redigere un contratto white label è un passaggio cruciale per chi desidera avviare collaborazioni solide e trasparenti nel mondo del business. Questo tipo di accordo consente a un’azienda di offrire prodotti o servizi creati da terzi con il proprio marchio, mantenendo così l’identità aziendale e rafforzando la presenza sul mercato. Tuttavia, la stesura di un contratto efficace richiede attenzione ai dettagli e una profonda comprensione delle esigenze di entrambe le parti. Una guida chiara e completa può facilitare questo processo, aiutando a prevenire incomprensioni e a tutelare gli interessi reciproci. Attraverso le prossime pagine, scoprirai gli elementi fondamentali da considerare, le clausole da inserire e gli errori da evitare per realizzare un contratto white label che sia realmente funzionale e sicuro.

Come scrivere un contratto white label​

Scrivere un contratto white label richiede una comprensione approfondita sia delle dinamiche commerciali sia delle implicazioni giuridiche legate a questo tipo di accordo. Il termine “white label” indica un prodotto o servizio realizzato da un soggetto (il fornitore) e poi rivenduto da un altro soggetto (il distributore) che lo commercializza con il proprio marchio. Questo comporta la necessità di disciplinare con precisione i rapporti tra le parti, definendo diritti, obblighi, limiti e responsabilità.

Il primo passo consiste nell’identificare chiaramente chi siano le parti coinvolte, specificando le rispettive ragioni sociali, sedi legali e rappresentanti. È importante descrivere in modo dettagliato l’oggetto del contratto: si deve esplicitare se si tratta di un prodotto fisico, di un software, di un servizio digitale o di altro. La descrizione deve essere precisa, includendo eventuali caratteristiche tecniche, standard qualitativi e modalità di personalizzazione con il marchio del distributore.

Un aspetto centrale riguarda la proprietà intellettuale. È fondamentale stabilire che il distributore potrà utilizzare il prodotto o il servizio con il proprio marchio, ma che la proprietà del know-how, degli eventuali brevetti, del codice sorgente o di altri diritti rimane in capo al fornitore, salvo diverso accordo. In questa parte bisogna anche regolare l’uso dei marchi di entrambe le parti e prevedere clausole che vietino la violazione di copyright, brevetti o segreti industriali.

Il contratto deve poi disciplinare le modalità di fornitura, specificando tempi, quantità, modalità di consegna o attivazione e livelli di servizio attesi. È opportuno inserire clausole sulle garanzie offerte dal fornitore, sia in termini di conformità del prodotto che di assistenza post-vendita. In caso di servizi digitali, ad esempio, può essere necessario regolare SLA (Service Level Agreement), aggiornamenti e supporto tecnico.

Va affrontato anche il tema della responsabilità. Il distributore, commercializzando il prodotto con il proprio marchio, si espone nei confronti dei clienti finali. Bisogna quindi stabilire se e in che misura il fornitore risponde di difetti, danni, malfunzionamenti o reclami dei clienti. Spesso, il contratto prevede clausole di manleva, in cui una parte si impegna a tenere indenne l’altra da eventuali richieste dannose derivanti dall’utilizzo del prodotto.

Un altro elemento essenziale riguarda il prezzo e le modalità di pagamento. Occorre indicare chiaramente il corrispettivo dovuto dal distributore al fornitore, le tempistiche e le modalità di fatturazione, nonché eventuali penali in caso di ritardo nei pagamenti. In alcuni casi si possono prevedere minimi di acquisto o condizioni di esclusiva territoriale o settoriale, che devono essere regolamentate con attenzione.

Il contratto deve prevedere la durata dell’accordo, le modalità di rinnovo e le condizioni di recesso anticipato. È importante specificare cosa accade alla cessazione del contratto, sia in termini di restituzione di materiali, sia di cessazione dell’uso del marchio o di altri diritti concessi. Può essere opportuno inserire clausole di riservatezza, soprattutto se il distributore viene a conoscenza di informazioni sensibili del fornitore.

Infine, è necessario stabilire la legge applicabile e il foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie. In ambito internazionale, bisogna prestare particolare attenzione a questi aspetti, scegliendo la giurisdizione più adeguata e prevedendo, se necessario, procedure di arbitrato.

La redazione di un contratto white label, dunque, esige precisione, chiarezza e la capacità di prevedere tutte le possibili criticità future, garantendo così un equilibrio tra le esigenze di tutela del fornitore e le aspettative di autonomia e valorizzazione commerciale del distributore.

Fac simile contratto white label​

CONTRATTO WHITE LABEL

Tra

[Nome Azienda Fornitore], con sede legale in [indirizzo], P.IVA [numero], rappresentata da [nome rappresentante legale], di seguito denominata “Fornitore”

e

[Nome Azienda Rivenditore], con sede legale in [indirizzo], P.IVA [numero], rappresentata da [nome rappresentante legale], di seguito denominata “Rivenditore”

Premesso che

– Il Fornitore sviluppa, produce e detiene i diritti relativi a [descrizione del prodotto/servizio];
– Il Rivenditore intende commercializzare il suddetto prodotto/servizio con il proprio marchio;

Si conviene e stipula quanto segue:

1. OGGETTO
Il Fornitore concede al Rivenditore licenza non esclusiva per commercializzare, distribuire e vendere il prodotto/servizio denominato [nome prodotto/servizio] con marchio, logo e denominazione del Rivenditore secondo le modalità indicate nel presente contratto.

2. MARCHIO E BRANDING
Il prodotto/servizio sarà fornito dal Fornitore privo di qualsiasi marchio o segno distintivo del Fornitore. Il Rivenditore potrà apporre il proprio marchio e personalizzare il prodotto/servizio secondo le specifiche concordate per iscritto tra le parti.

3. MODALITÀ DI FORNITURA
Il Fornitore si impegna a fornire al Rivenditore il prodotto/servizio nei termini e nelle quantità indicate negli ordini inviati dal Rivenditore e accettati dal Fornitore.

4. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
Il Rivenditore si impegna a corrispondere al Fornitore il prezzo pattuito per ogni unità di prodotto/servizio fornito, secondo le condizioni economiche e le modalità di pagamento specificate nell’Allegato 1.

5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al prodotto/servizio resta di esclusiva pertinenza del Fornitore. Il Rivenditore ha diritto di utilizzo limitatamente a quanto necessario per la commercializzazione con il proprio marchio.

6. RISERVATEZZA
Le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e i dati acquisiti in virtù del presente contratto per tutta la durata dello stesso e per i [numero] anni successivi alla sua cessazione.

7. RESPONSABILITÀ E GARANZIE
Il Fornitore garantisce che il prodotto/servizio fornito è conforme alle specifiche tecniche concordate. Resta inteso che il Fornitore non risponde di eventuali modifiche o personalizzazioni effettuate dal Rivenditore.

8. DURATA
Il presente contratto ha durata di [numero] anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le parti.

9. RECESSO
Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di [numero] giorni.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di [luogo].

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: ____________________

Fornitore ___________________________

Rivenditore _________________________

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