Per la legge può iniziare a lavorare chi ha compiuto almeno 15 anni e ha concluso la scuola dell’obbligo, salvo che si tratti di spettacolo, attività di carattere pubblicitario, sportivo o culturale. In questo caso, occorre l’autorizzazione dei genitori.
Risulta essere importante ricordare che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che ha sede presso ogni capoluogo di provincia, ha la competenza in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.
Il cittadino si rivolgerà a questo ufficio per ottenere il rilascio del libretto di lavoro, delle certificazioni relative all’avviamento al lavoro e per effettuare gli esposti concernenti la violazione di normative relative al lavoro da parte del datore.
Proprio a questo Ufficio occorrerà rivolgersi per iniziare a lavorare a mezzo del rilascio del suddetto libretto e l’iscrizione nelle liste di collocamento.
Tutti i rapporti di lavoro presuppongono un vincolo di natura contrattuale, ma, a differenza di altri rapporti giuridici, per validare un contratto di lavoro non è necessaria la forma scritta.
In particolare, per dimostrare l’instaurazione di un rapporto di lavoro è sufficiente il fatto che una persona abbia iniziato a lavorare per un altra e quest’ultima abbia prestato il suo consenso.
Il contratto di lavoro sopra detto si definisce individuale per distinguerlo da quelli collettivi e può contenere clausole più favorevoli per il lavoratore ma non peggiorative rispetto a quelle stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Occorre però fare una precisazione. La legge, pur non prevedendo obbligatoriamente la forma scritta per la validità di un contratto di lavoro, commina sanzioni al datore di lavoro che non consegni uno scritto al proprio dipendente contenente quantomeno i dati essenziali del rapporto di lavoro.
Per non incorrere nelle dette sanzioni è necessario che il datore di lavoro dimostri che ha consegnato la lettera di assunzione. A tal fine, è necessario che il datore di lavoro si faccia sottoscrivere per ricevuta la lettera dal dipendente.
In alcuni casi il datore di lavoro, prima di assumere liberamente deve dare precedenza a determinati lavoratori che si trovano in determinate situazioni.
In particolare, nel caso in cui un’azienda abbia licenziato per riduzione del personale, la stessa dovrà riassumere i lavoratori licenziati collettivamente e quelli posti in mobilità qualora siano passati meno di sei mesi dal licenziamento di cui sopra.
Nel caso in cui, invece, l’azienda sia stata trasferita per cessione, affitto o altro, i lavoratori di questa dovranno essere preferiti ad altri lavoratori per almeno un anno dal trasferimento stesso.
Coloro che sono impiegati con contratto a tempo determinato sono preferiti ad altri lavoratori nell’impiego a tempo indeterminato. Detto diritto si estingue trascorso un anno dalla fine del lavoro determinato oppure se il lavoratore non abbia manifestato la volontà di usare detto diritto entro tre mesi dalla cessazione del rapporto.